REGIO DECRETO·n. 303·20 febbraio 1941
Codici penali militari di pace e di guerra
Vigente dal 30 dicembre 2022 741 articoli 55 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
compilazione codice-penale-militare-di-paceCodice penale militare di pace
libro PRIMODEI REATI MILITARI, IN GENERALE
titolo PRIMODELLA LEGGE PENALE MILITARE
Art. 1Persone soggette alla legge penale militare.Art. 2Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato».Art. 3Militari in servizio alle armi.Art. 4Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.Art. 5Militari considerati in servizio alle armi.Art. 6Militari richiamati in servizio alle armi.Art. 7Militari in congedo non considerati in servizio alle armi.Art. 8Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato.Art. 9Ufficiali di complemento di prima nomina.Art. 10Assimilati ai militari. Iscritti al corpi civili militarmente ordinati.Art. 11Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate.Art. 12Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate.Art. 13Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato.Art. 14Estranei alle forze armate dello Stato.Art. 15Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso.Art. 16Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.Art. 17Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito.Art. 18Reati commessi in territorio estero.Art. 19Materie regolate da altre leggi penali militari.Art. 20Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace.Art. 21Delitti comuni commessi da militari.titolo SECONDODELLE PENE MILITARI
capo IDelle specie di pene militari, in generale
Art. 22Pene militari principali: specie.Art. 23Denominazione e classificazione della reclusione militare.Art. 24Pene militari accessorie: speciecapo IIDelle pene militari principali, in particolare
Art. 25Pena di morte.Art. 26Reclusione militare.Art. 27Sostituzione della reclusione militare alla reclusione.capo IIIDelle pene militari accessorie, in particolare
Art. 28DegradazioneArt. 29Rimozione.Art. 30Sospensione dall'impiego.Art. 31Sospensione dal grado.Art. 32Pubblicazione della sentenza di condanna.Art. 33Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune.Art. 34Decorrenza delle pene militari accessorie.Art. 35Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.Art. 36Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio.titolo TERZODEL REATO MILITARE
capo IDel reato consumato e tentato
Art. 37Reato militare.Art. 38Trasgressione disciplinare.Art. 39Adempimento di un dovere.Art. 40Adempimento di un dovere.Art. 41Uso legittimo delle armi.Art. 42Difesa legittima.Art. 43Nozione della violenza.Art. 44Casi particolari di necessità militare.Art. 45Eccesso colposo.Art. 46Pena per il delitto tentato.capo IICircostanze del reato militare
Art. 47Circostanze aggravanti comuni.Art. 48Circostanze attenuanti comuni.Art. 49Provocazione.Art. 50Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.Art. 51Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.Art. 52Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti.capo IIIDel concorso di reati
Art. 53Pena di morte.Art. 54Concorso di reati che importano l'ergastolo.Art. 55Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare.Art. 56Limiti dell'aumento di pena.titolo QUARTODEL REO
capo IDella recidiva
Art. 57Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari.capo IIDel concorso di persone nel reato
Art. 58Circostanze aggravanti.Art. 59Circostanze attenuanti.titolo QUINTODELL'APPLICAZIONE E DELLA ESECUZIONE DELLA PENA
Art. 60Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla carcerazione preventiva.Art. 61Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva.
Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.Art. 62Infermità psichica sopravvenuta al condannato.Art. 63Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente.Art. 64Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.Art. 65Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi.titolo SESTODELLA ESTINZIONE DEL REATO MILITARE E DELLA PENA MILITARE
Art. 66Norma generale.Art. 67Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.Art. 68Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata.Art. 69Sospensione condizionale della pena.Art. 70Non menzione della condanna nel certificato del casellario.Art. 71Liberazione condizionale.Art. 72Riabilitazione militare.Art. 73Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado
conseguente alla condann.titolo SETTIMODELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Art. 74Norma generale.Art. 75Divieto di soggiorno.Art. 76Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza.libro SECONDODEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE
titolo PRIMODEI REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE
capo IDel tradimento
Art. 77Alto tradimento.Art. 78Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata.Art. 79Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della
Repubblica.Art. 80Offesa al Capo del Governo.Art. 81Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e
delle Forze armate dello Stato.Art. 82Vilipendio alla nazione italiana.Art. 83Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato.Art. 84Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi.Art. 85Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.capo IIDello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari
Art. 86Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.Art. 87Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.Art. 88Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio.Art. 89Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio.Art. 90Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.Art. 91Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio.Art. 92Circostanze aggravanti.Art. 93Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato.Art. 94Comunicazione all'estero di notizie non segrete nè riservate.Art. 95Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti.Art. 96Fine di favorire lo Stato italiano.Art. 89 bisEsecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse
militare a scopo di spionaggio.capo IIIDisposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 97Agevolazione colposa.Art. 98Istigazione od offerta.Art. 99Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare.Art. 100Omesso rapporto.Art. 101Parificazione degli Stati alleati.Art. 102Circostanza attenuante..titolo SECONDODEI REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE
capo IDei reati in servizio
sezione IDella violazione di doveri generali inerenti al comando
Art. 103Atti ostili del comandante contro uno Stato estero.Art. 104Eccesso colposo.Art. 105Perdita o cattura di nave o aeromobile.Art. 106Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile.Art. 107Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile.Art. 108Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile.Art. 109Agevolazione colposa.Art. 110Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro.Art. 111Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.Art. 112Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo.Art. 113Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo.Art. 114Usurpazione di comando.Art. 115Movimento arbitrario di forze militari.Art. 116Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso.Art. 117Omessa esecuzione di un incaricosezione IIDell'abbandono di posto e della violazione di consegna
Art. 118Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta.Art. 119Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta.Art. 120Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio.Art. 121Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso.Art. 122Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata.Art. 123Omessa presentazione in servizio.Art. 124Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso.sezione IIIDella violazione di doveri inerenti a speciali servizi
Art. 125Inosservanza di istruzioni ricevute.Art. 126Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta.Art. 127Divulgazione di notizie segrete o riservate.Art. 128Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni.Art. 129Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.Art. 130Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o
telefonico militare.Art. 131Circostanza aggravante.Art. 132Inadempienza nelle somministrazioni militari.Art. 133Requisizione arbitraria.Art. 134Abuso nelle requisizioni.Art. 135Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri.Art. 136Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari.sezione IVDella violazione di speciali doveri inerenti alla qualita' militare
Art. 137Manifestazioni di codardia.Art. 138Omesso impedimento di reati militari.sezione VDella ubriachezza in servizio
Art. 139Nozione del reato e circostanze aggravanti.capo IIDei reati contro militari in servizio
Art. 140Forzata consegna.Art. 141Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta.Art. 142Violenza a sentinella, vedetta o scolta.Art. 143Resistenza alla forza armata.Art. 144Circostanze aggravanti.Art. 145Impedimento a portatori di ordini militari.Art. 146Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri.capo IIIDei reati di assenza dal servizio alle armi
sezione IDell'allontanamento illecito
Art. 147Nozione del reato, sanzione penale.sezione IIDella diserzione
Art. 148Nozione del reato; sanzione penale.Art. 149Casi di diserzione immediata.Art. 150Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo.sezione IIIDella mancanza alla chiamata
Art. 151Nozione del reato: sanzione penale.Art. 152Circostanza aggravante: passaggio all'estero.Art. 153Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire.sezione IVDisposizioni comuni alle sezioni seconda e terza
Art. 154Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza.Art. 155Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata.Art. 156Rimozione.capo IVDella mutilazione e della simulazione d'infermita'
Art. 157Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare.Art. 158Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare.Art. 159Simulazione d'infermità.Art. 160Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo.Art. 161Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare.Art. 162Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato.Art. 163Pena militare accessoria.capo VDella distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari
Art. 164Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare.Art. 165Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare.Art. 166Acquisto o ritenzione di effetti militari.capo VIDistruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari
Art. 167Distruzione o sabotaggio di opere militari.Art. 168Danneggiamento di edifici militari.Art. 169Distruzione o deterioramento di cose mobili militari.Art. 170Fatti colposi.Art. 171Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno.Art. 172Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato.titolo TERZODEI REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE
capo IDella disobbedienza
Art. 173Nozione del reato e circostanza aggravante.capo IIDella rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare
Art. 174Rivolta.Art. 175Ammutinamento.Art. 176Provocazione del superiore.Art. 177Omesso rapporto.Art. 178Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento.Art. 179Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante.Art. 180Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo.Art. 181Casi di non punibilità.Art. 182Attività sediziosa.Art. 183Manifestazioni e grida sediziose.Art. 184Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari.Art. 185Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni.capo IIIDella insubordinazione
Art. 186Insubordinazione con violenza.Art. 187Circostanze aggravanti.Art. 188Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.Art. 189Insubordinazione con minaccia o ingiuria.Art. 190Circostanze aggravanti.Art. 191Minaccia o ingiuria in assenza del superiore.Art. 192Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.Art. 193Funzioni esercitate dal superiore.Art. 194Provocazione del superiore.capo IVDell'abuso di autorita'
Art. 195Violenza contro un inferiore.Art. 196Minaccia o ingiuria a un inferiore.Art. 197Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.capo VDisposizione comune ai capi terzo e quarto
Art. 198Provocazione.Art. 199Cause estranee al servizio o alla disciplina militare.capo VIDel reato militare di duello
sezione IDisposizione generale
Art. 200Disposizioni penali applicabili.sezione IIDel duello fra superiore e inferiore
Art. 201Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello.Art. 202Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello.Art. 203Promozione dell'inferiore.sezione IIIDel duello fra eguali
Art. 204Sfida; accettazione; duello.sezione IVDisposizioni comuni alle sezioni seconda e terza
Art. 205Casi di non punibilità.Art. 206Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.Art. 207Esclusione della rimozione.Art. 208Omesso deferimento della vertenza al giurì d'onore.Art. 209Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale.Art. 210Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna.Art. 211Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle forze armate dello
Stato.capo VIIDella istigazione a delinquere
Art. 212Istigazione a commettere reati militari.Art. 213Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.Art. 214Militari in congedo.titolo QUARTOREATI SPECIALI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO LA PERSONA E CONTRO IL PATRIMONIO
capo IDel peculato e della malversazione militare
Art. 215Peculato militare.Art. 216Malversazione a danno di militari.Art. 217Peculato e malversazione del portalettere.Art. 218Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui.Art. 219Pena accessoria.capo IIReati di falso
Art. 220Falso in fogli di licenza, di via e simili.Art. 221Usurpazione di decorazioni o distintivi militari.capo IIIReati contro la persona
Art. 222Percosse.Art. 223Lesione personale.Art. 224Lesione personale grave o gravissima.Art. 225Circostanza aggravante e circostanza attenuante.Art. 226Ingiuria.Art. 227Diffamazione.Art. 228Ritorsione. Provocazione.Art. 229Minaccia.capo IVReati contro il patrimonio
Art. 230Furto militare.Art. 231Circostanze aggravanti.Art. 232Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione dello stesso superiore.Art. 233Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento.Art. 234Truffa.Art. 235Appropriazione indebita.Art. 236Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito.Art. 237Ricettazione.titolo QUINTODISPOSIZIONI RELATIVE AI MILITARI IN CONGEDO, AI MOBILITATI CIVILI E ALLE PERSONE ESTRANEE ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO
capo IDisposizioni per i militari in congedo
Art. 238Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio
prestato.Art. 239Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato.Art. 240Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorchè
indebitamente, l'uniforme militare.Art. 241Militari in congedo assoluto.capo IIDisposizioni per i mobilitati civili
Art. 242Mutilazione o infermità procurata o simulazione d'infermità.Art. 243Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile.Art. 244Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.Art. 245Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza
disciplinare.Art. 246Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare.Art. 247Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare.Art. 248Minaccia o ingiuria a un inferiore.Art. 249Violenza a causa d'onore.Art. 250Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori.Art. 251Violazione di disposizioni dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra.capo IIIDisposizioni per i piloti non militari di navi militari o aeromobili militari, per i capitani di navi mercantili e per i comandanti di aeromobili civili
Art. 252Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave.Art. 253Pilota che abbandona la nave.Art. 254Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio.Art. 255Pilota che induce in errore il comandante.Art. 256Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile.Art. 257Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili.Art. 258Circostanze attenuanti.Art. 259Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare.titolo SESTODISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI
Art. 260Richiesta di procedimento.libro TERZODELLA PROCEDURA PENALE MILITARE
titolo PRIMODISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 261Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale.Art. 261 bisProcedimenti riguardanti i magistrati.Art. 261 terRicorso per Cassazione.Art. 261 quaterGiudizio davanti alla Corte militare di Appello.Art. 261 quinquiesMalfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militarititolo SECONDODELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE
capo IDella giurisdizione militare
Art. 262Unicità della giurisdizione militare.Art. 263Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari.Art. 264Connessione di procedimenti.capo IIEffetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari
Art. 265Proscioglimento di alcuno degli imputati.Art. 266Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorità giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia.Art. 267Giurisdizione militare italiana in territorio estero.Art. 268Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare.titolo TERZODISPOSIZIONI GENERALI
capo IDelle azioni
Art. 269Officialità dell'azione penale.Art. 270Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.capo IIDel giudice
sezione IOrgani della giurisdizione militare
Art. 271Disposizione generale.sezione IIDella competenza
paragrafo 1Della competenza dei tribunali militari territoriali
Art. 272Competenza dei tribunali militari territoriali.Art. 273Reati commessi in navigazione o all'estero.Art. 274Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.Art. 275Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando.Art. 276Effetti della connessione sulla competenza per territorio.paragrafo 2Della competenza dei tribunali militari di bordo
Art. 277Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo.Art. 278Competenza speciale dei tribunali militari di bordo.Art. 279Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo.Art. 280Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversiArt. 281Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario.Art. 282Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo.paragrafo 3Della competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate
Art. 283Tribunali all'interno e all'estero.sezione IIIDei conflitti di competenza
Art. 284Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari.sezione IVDella rimessione dei procedimenti
Art. 285Casi di rimessione e norme relative.Art. 286Effetti del procedimento per rimessione.Art. 287Applicazione delle norme del codice di procedura penale.sezione VDella incompatibilita', dell'astensione e della ricusazione del giudice
Art. 288Applicazione delle norme del codice di procedura penale.Art. 289Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.capo IIIDelle parti
sezione IDel pubblico ministero
Art. 290Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.Art. 291Attribuzioni del procuratore militare del Re Imperatore.sezione IIDell'imputato
Art. 292Dubbio sulla identità personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare.Art. 293Difensori.Art. 294Disciplina dei difensori militari.Art. 295Disciplina dei difensori non militari.capo IVDegli atti processuali
sezione IDelle notificazioni e delle copie degli atti
Art. 296Obbligo d'osservanza delle norme processuali.Art. 297Rilascio di copie, di estratti o di certificati.Art. 298Notificazione degli atti.Art. 299Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate.sezione IIDelle nullita'
Art. 300Nullità non sanabili.titolo QUARTODELLA ISTRUZIONE
capo IDisposizioni generali
sezione IDegli atti preliminari alla istruzione
paragrafo 1Degli atti di polizia giudiziaria militare
Art. 301Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.Art. 302Subordinazione della polizia giudiziaria militare.Art. 303Arresti, ispezioni o perquisizioni.Art. 304Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore.Art. 305Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.paragrafo 2Degli atti di polizia giudiziaria del procuratore militare del Re Imperatore
Art. 306Assunzione di atti di polizia giudiziaria.Art. 307Assistenza del cancelliere.sezione IIDella liberta' personale dell'imputato
paragrafo 1Dell'arresto
Art. 308Arresto in flagranza.Art. 309Arresto fuori dei casi di flagranza.Art. 310Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare.Art. 311Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare.Art. 312Provvedimenti del procuratore militare del Re Imperatore.paragrafo 2Dei mandati
Art. 313Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio.Art. 314Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo.Art. 315Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti.Art. 316Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.Art. 317Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura.Art. 318Esecuzione dei mandati.paragrafo 3Della custodia preventiva
Art. 319Scarcerazione dell'imputato: sotto posizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa.Art. 320Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva.Art. 321Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio.paragrafo 4Della liberta' provvisoria
Art. 322Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa.Art. 323Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria.capo IIDella istruzione formale
sezione IDisposizioni generali
Art. 324Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale.Art. 325Attività e delegazioni del giudice istruttore militare.Art. 326Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione.sezione IIDisposizioni speciali
paragrafo 1Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziali
Art. 327Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare da parte del giudice istruttore militare.Art. 328Esperimenti giudiziali.paragrafo 2Dei periti e dei consulenti tecnici
Art. 329Nomina del perito.Art. 330Consulenti tecnici.Art. 331Incapacità o incompatibilità del perito.Art. 332Termine per la presentazione della relazione del perito.paragrafo 3Degli interpreti
Art. 333Nomina dell'interprete.Art. 334Incapacità o incompatibilità dell'interprete.paragrafo 4Del sequestro per il procedimento penale
Art. 335Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare.Art. 336Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio.Art. 337Nomina del custode delle cose sequestrate.paragrafo 5Dei testimoni
Art. 338Segreto professionale.Art. 339Segreto d'ufficio.sezione IIIDella chiusura della istruzione formale
Art. 340Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero.Art. 341Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare.Art. 342Sentenza d'incompetenza.Art. 343Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato.Art. 344Sentenza di proscioglimento.Art. 345Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello.Art. 346Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore.Art. 347Notificazione della sentenza del giudice istruttore.Art. 348Impugnazione della sentenza istruttoria.Art. 349Assenza dell'imputato.capo IIIDella istruzione sommaria
Art. 350Casi in cui si procede con istruzione sommaria.Art. 351Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore.Art. 352Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio.capo IVDella riapertura dell'istruzione
Art. 353Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo.titolo QUINTODEL GIUDIZIO
capo IDegli atti preliminari al giudizio
sezione IDegli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione formale
Art. 354Scelta del difensore; avvertimento da parte del cancelliere.Art. 355Nomina d'ufficio del difensore all'imputato latitante.Art. 356Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente tecnico.Art. 357Sanatorio delle nullità verificatesi nella istruzione.Art. 358Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo.sezione IIDegli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione sommaria
Art. 359Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità.Art. 360Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione.sezione IIIDisposizioni comuni ai procedimenti con istruzione formale e ai procedimenti con istruzione sommaria
Art. 361Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità.Art. 362Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione.Art. 363Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate della Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici.capo IIDel dibattimento e della sentenza
Art. 364Applicazione delle norme del codice di procedura penale.sezione IDel dibattimento
Art. 365Comparizione dell'imputato.Art. 366Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato.Art. 367Reati commessi in udienza; giudizio immediato.Art. 368Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione.Art. 369Letture permesse di deposizioni testimoniali.sezione IIDella sentenza
Art. 370Deliberazione della sentenza.Art. 371Requisiti formali della sentenza.Art. 372Decisione di astenersi dal pronunciare condanna.Art. 373Risarcimento del danno.sezione IIIDel processo verbale di dibattimento
Art. 374Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione.capo IIIDei giudizi speciali
Art. 375Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto.sezione IDel giudizio in contumacia
Art. 376Applicazione delle norme del codice di procedura penale.Art. 377Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia.Art. 378Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso.sezione IIDel giudizio direttissimo
Art. 379Casi e procedura del giudizio direttissimo.Art. 380Atti del giudizio direttissimo.Art. 381Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo.sezione IIIDel giudizio per decreto
Art. 382Casi del giudizio per decreto.Art. 383Poteri del presidente o del giudice relatore delegato.Art. 384Requisiti formali del decreto penale. Opposizione.Art. 385Procedimento relativo all'opposizione.Art. 386Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento.capo IVDel ricorso per annullamento
sezione IDei casi nei quali si puo' ricorrere
Art. 387Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari.Art. 388Ricorso dell'imputato.Art. 389Termine per la presentazione del ricorso.sezione IIDel ricorso, del procedimento relativo e della sentenza
Art. 390Dichiarazione di ricorso.Art. 391Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato.Art. 392Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso.Art. 393Avviso al difensore.Art. 394Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti.Art. 395Deliberazione e sentenza.Art. 396Annullamento senza rinvio.Art. 397Annullamento con rinvio.Art. 398Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.Art. 399Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio.sezione IIIDel ricorso straordinario contro le sentenze del tribunale supremo militare
Art. 400Casi di ricorso. Presentazione dei motivi.capo VDella revisione
Art. 401Norma generale.titolo SESTODELLA ESECUZIONE
capo IDisposizioni generali
Art. 402Applicazione delle norme del codice di procedura penale.Art. 403Pluralità di condanne per il medesimo fatto.capo IIDisposizioni speciali
Art. 404Esecuzione della condanna alla pena di morte.Art. 405Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare.Art. 406Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario.Art. 407Sostituzione di pene.Art. 408Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena.Art. 409Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza.Art. 410Esecuzione di pene pecuniarie.Art. 411Esecuzione di pene accessorie.Art. 412Riabilitazione.capo IIIDei provvedimenti patrimoniali relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale
Art. 413Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario.capo IVEsecuzione delle misure di sicurezza
Art. 414Applicazione delle norme del codice di procedura penale.titolo SETTIMODELLA PROCEDURA DEI TRIBUNALI MILITARI DI BORDO
Art. 415Istruzione preliminare.Art. 416Atti di polizia giudiziaria in territorio estero.Art. 417Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare.Art. 418Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza.Art. 419Rinvio diretto a giudizio.Art. 420Ordine di procedere alla istruzione.Art. 421Atti della istruzione.Art. 422Atti da compiersi in territorio estero.Art. 423Chiusura della istruzione.Art. 424Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie.Art. 425Riapertura della istruzione.Art. 426Atti preliminari al giudizio.Art. 427Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento.Art. 428Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia.Art. 429Giudizio in contumacia.Art. 430Ricorso per annullamento.Art. 431Revisione.Art. 432Sostituzione di pene e revoca della Sospensione condizionale della pena.titolo OTTAVODELLA ESTRADIZIONE
Art. 433Estradizione dall'estero.compilazione codice-penale-militare-di-guerraCodice penale militare di guerra
libro PRIMODELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA, IN GENERALE
titolo PRIMODELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA E DELLA SUA APPLICAZIONE
Art. 1Nozione della legge penale militare di guerra.Art. 2Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero.Art. 3Legge penale militare di guerra in relazione al tempo.Art. 4Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi.Art. 5Applicazione della legge penale militare di guerra in caso di urgente e assoluta necessità.Art. 6Legge penale militare di guerra in relazione alle persone.Art. 7Nozione della qualità di «militare».Art. 8Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate.Art. 9Corpi di spedizione all'estero.Art. 10Operazioni militari per motivi di ordine pubblico.Art. 11Mobilitazione delle forze armate dello Stato.Art. 12Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano.Art. 13Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra.Art. 14Persone estranee alle forze armate dello Stato.Art. 15Militari di Stati alleati o associati nella guerra.Art. 16Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero.titolo SECONDO((COMANDANTE SUPREMO))
Art. 17Comandante supremo.Art. 18Casi di grave e imminente pericolo esterno.Art. 19Occupazione militare. Corpi di spedizione militare.Art. 20Efficacia obbligatoria dei bandi militari.titolo TERZODELLA CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA
Art. 21Armistizio.Art. 23Ultrattività della legge penale militare di guerra.Art. 24Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano.libro SECONDODEI REATI E DELLE PENE MILITARI IN GENERALE
titolo SECONDODEL DIFFERIMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E ACCESSORIE
Art. 33Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti.Art. 29Pene detentive.Art. 30Sospensione dall'impiego e sospensione dal grado.Art. 31Degradazione.Art. 32Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena.Art. 34Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle forze armate dello Stato.Art. 35Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa.Art. 36Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della pena.Art. 37Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici.titolo PRIMODISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25Luogo di esecuzione della pena di morte.Art. 26Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare.Art. 27Pubblicazione della sentenza di condanna.Art. 28Potere del comandante di condonare le pene.titolo TERZODI CASI SPECIALI DI ESTINZIONE DEL REATO
Art. 38Effetto derivante dalla condotta del condannato.Art. 39Condanna per reati preveduti dalla legge penale comune.Art. 40Effetto derivante dal compimento di atti di valore.Art. 41Concorso di pene in caso di revoca del differimento.titolo QUARTODELLA RIABILITAZIONE DI GUERRA
Art. 42Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore.Art. 43Partecipazione alla guerra con fedeltà e onore.Art. 44Incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento.Art. 45Invalidi di guerra.Art. 46Esclusione dalla riabilitazione di guerra.libro TERZODEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE
titolo PRIMODISPOSIZIONI GENERALI
Art. 47Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena. Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra.titolo SECONDODEI REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE
capo IDel tradimento
Art. 48Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore.Art. 49Reati contro il comandante supremo.Art. 50Abbandono del corpo per combattere contro lo Stato.Art. 51Aiuto al nemico.Art. 52Nocumento alle operazioni militari.Art. 53Servizio di pilota o guida per il nemico.Art. 54Intelligenze o corrispondenza con il nemico.Art. 55Agevolazione colposa.Art. 56Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo.Art. 57Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli.Art. 58Aiuto al nemico nei suoi disegni politici.capo IIDello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari
Art. 59Spionaggio militare.Art. 60Militare che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.Art. 61Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.Art. 62Aiuto o informazioni a spie o ad altri agenti nemici.Art. 63Persona sorpresa in prossimità di posti militari o che segue le operazioni militari.Art. 64Esibizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di cose militari.Art. 65Porto od uso di macchine fotografiche.Art. 66Rivelazione di segreti militari al nemico.Art. 67Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico.Art. 68Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico.Art. 69Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente.Art. 70Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari.Art. 71Agevolazione colposa.capo IIIDella illecita raccolta, pubblicazione e diffusione di notizie militari
Art. 72Procacciamento di notizie riservate.Art. 73Diffusione di notizie riservate.Art. 74Agevolazione colposa.Art. 75Diffusione di particolari notizie d'interesse militare.Art. 76Divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali.Art. 77Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse.Art. 78Comunicazione di notizie mediante corrispondenza.Art. 79Notizie sulle operazioni militari degli Stati belligeranti.Art. 80Pubblicazione di critiche o di scritti polemici.Art. 81Reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.capo IVDisposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 82Fine di favorire lo Stato italiano.Art. 83Omesso rapporto.Art. 84Parificazione degli Stati alleati.capo VDell'arruolamento illecito di guerra
Art. 85Nozione del reato; sanzione penale.capo VIDel disfattismo militare
Art. 86Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità.Art. 87Denigrazione della guerra.Art. 88Omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico.capo VIIDella sedizione militare
Art. 89Accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà o la difesa militare.Art. 90Omesso rapporto.capo VIIIDella illecita navigazione aerea
Art. 91Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorità militare.capo IXDella comunicazione all'estero d'invenzioni interessanti la difesa militare
Art. 92Nozione del reato; sanzione penale.capo XDella violazione di ordinanze o di altri provvedimenti militari
Art. 93Nozione del reato; sanzione penale.titolo TERZODEI REATI CONTRO IL SERVIZIO IN GUERRA
capo IDella violazione di doveri inerenti al comando
Art. 94Abbandono del comando.Art. 95Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.Art. 96Inosservanza di speciali doveri inerenti al comando.Art. 97Comandante che si lascia sorprendere dal nemico.Art. 98Omissione di provvedimenti per la difesa militare.Art. 99Circostanze aggravanti.Art. 100Omessa esecuzione di un incarico.Art. 101Inosservanza di istruzioni ricevute.Art. 102Omissione di cautele nella custodia di documenti, carte di bordo e simili.capo IIDella resa
Art. 103Resa.Art. 104Resa colposa.Art. 105Resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati.Art. 106Resa in campo aperto.Art. 107Violata solidarietà in caso di resa.capo IIIDella codardia
Art. 108Manifestazioni arbitrarie per arrendersi.Art. 109Incitamento alla resa.Art. 110Manifestazioni di codardia.Art. 111Circostanza aggravante.Art. 112Sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento.Art. 113Fatti collettivi.Art. 114Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia.Art. 115Mutilazione o simulazione di infermità.Art. 116Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati.Art. 117Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi.Art. 118Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari.capo IVDell'abbandono di posto e della violazione di consegna
Art. 119Abbandono del posto durante il combattimento.Art. 120Comandante che non tiene il posto di combattimento.Art. 121Separazione dal capo.Art. 122Abbandono di convoglio.Art. 123Separazione dal convoglio.Art. 124Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta.Art. 125Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio.Art. 126Omesso raggiungimento del posto.Art. 127Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode.Art. 128Abbandono della nave o dell'aeromobile.capo VDella violazione di corrispondenze militari
Art. 129Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci.Art. 130Omessa distruzione di ordini o dispacci in caso di pericolo di cattura.Art. 131Smarrimento colposo di ordini o dispacci.Art. 132Circostanze attenuanti.Art. 133Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci.capo VIDel reato di ubriachezza
Art. 134Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio.Art. 135Ubriachezza in servizio.Art. 136Ubriachezza fuori del servizio.Art. 137Alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti.capo VIIDei reati contro militari in servizio
Art. 138Forzata consegna.Art. 139Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta.Art. 140Violenza a sentinella, vedetta o scolta.Art. 141Offese a persone in servizi speciali.Art. 142Impedimento a portatori di ordini militari.capo VIIIDei reati di assenza dal servizio
sezione IDella diserzione
Art. 143Diserzione al nemico.Art. 144Diserzione in presenza del nemico.Art. 145Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico.Art. 146Diserzione fuori della presenza del nemico.Art. 147Diserzione reiterata.Art. 148Circostanza aggravante: passaggio all'estero.Art. 149Circostanza aggravante: diserzione previo accordo.Art. 150Diserzione immediata.sezione IIDella mancanza alla chiamata
Art. 151Nozione del reato; sanzione penale.Art. 152Circostanza aggravante: passaggio all'estero.Art. 153Iscritto di leva o militare in congedo che si fa sostituire.Art. 154Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi.sezione IIIDisposizioni comuni alle sezioni precedenti
Art. 155Diserzione o mancanza alla chiamata, dichiarata dal comandante.Art. 156Circostanza attenuante.capo IXDell'abbandono di ufficio
Art. 157Allontanamento dalla residenza.capo XDel danneggiamento di opere o altre cose militari
Art. 158Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari.Art. 159Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili.Art. 160Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione.Art. 161Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili.capo XIDell'inadempimento e della frode in forniture militari
Art. 162Inadempimento di contratti di forniture militari.Art. 163Frode in forniture, militari.capo XIIDisposizioni relative all'uso dell'uniforme e dei distintivi militari
Art. 164Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari.titolo QUARTODEI REATI CONTRO LE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA
capo IDisposizioni generali
Art. 165Disposizione del comandante supremo. Condizione di reciprocità.Art. 166Esecuzione delle condanne contro militari nemici.capo IIDegli atti illegittimi o arbitrari di ostilita'
Art. 167Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti.Art. 168Prolungamento arbitrario delle ostilità.Art. 169Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità.Art. 170Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio.Art. 171Passaggio arbitrario delle linee dell'armistizio.Art. 172Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato.Art. 173Eccesso colposo.capo IIIDegli atti illeciti di guerra
sezione IDell'abuso dei mezzi per nuocere al nemico
Art. 174Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati.Art. 175Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante.Art. 176Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge.Art. 177Violenza proditoria. Resa a discrezione.Art. 178Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento.Art. 179Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati.Art. 180Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere.Art. 181Vilipendio dei distintivi di protezione.Art. 182Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle.Art. 183Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di reati di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra.Art. 184Violazione di salvaguardia o di salvacondotto.Art. 184-bisCattura di ostaggi.sezione IIDegli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici
Art. 185Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani.Art. 186Saccheggio.Art. 187Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico.Art. 188Busca.Art. 189Omesso impedimento della busca.Art. 185-bisAltre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali.capo IVDella violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario
Art. 190Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi.Art. 191Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi.Art. 192Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi.Art. 193Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi.Art. 194Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto.Art. 195Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto.Art. 196Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere.Art. 197Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti.Art. 198Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante.capo VDei prigionieri di guerra
sezione IDei reati dei prigionieri di guerra nemici
Art. 199Disobbedienza.Art. 200Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano.Art. 201Disobbedienza od offesa al prigioniero di guerra preposto alla disciplina.Art. 202Atti di ribellione collettiva.Art. 203Atti di indisciplina collettiva.Art. 204Provocazione.Art. 205Denominazione di «superiore».Art. 206Accordo per commettere atti di ribellione o di indisciplina collettiva. Recesso.Art. 207Manifestazione sediziosa.Art. 208Ripresa delle armi contro la data fede.sezione IIDei reati contro i prigionieri di guerra
Art. 209Sevizie o maltrattamenti.Art. 210Vilipendio.Art. 211Violenza, minaccia o ingiuria, in generale.Art. 212Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati.Art. 213Violazione della libertà di religione o di culto.Art. 214Sottrazione di denaro o di altri oggetti.sezione IIIDei reati dei militari italiani prigionieri di guerra
Art. 215Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori.Art. 216Informazioni al nemico.Art. 217Liberazione sulla promessa di non partecipare alle ostilità.Art. 218Omessa presentazione all'Autorità militare.sezione IVDegli ostaggi
Art. 219Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra.capo VIDei reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari
Art. 220Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili.Art. 221Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose.Art. 222Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali.Art. 223Omissione o rifiuto di atti di ufficio.Art. 224Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive.Art. 225Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace.Art. 226Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari.capo VIIDell'abuso delle prede belliche
Art. 227Appropriazione della preda.Art. 228Acquisto o ritenzione della preda.Art. 229Distruzione o deterioramento della preda.capo VIIIDisposizioni speciali
Art. 230Omesso impedimento di determinati reati militari.libro QUARTODELLA PROCEDURA PENALE MILITARE DI GUERRA
titolo PRIMODELLA GIURISDIZIONE MILITARE DI GUERRA
Art. 231Limiti della giurisdizione militare di guerra.Art. 233Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni.Art. 234Concorso della qualità di militare con altra qualità.Art. 235Occupazione militare.Art. 236Corpi di operazione nel territorio di uno Stato alleato.Art. 237Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero.Art. 238Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni.Art. 239Reati commessi in territorio estero.titolo SECONDODISPOSIZIONI GENERALI PER LA PROCEDURA PENALE MILITARE DI GUERRA
capo IDel procedimento penale, in generale
Art. 240Obbligatorietà del procedimento penale.Art. 241Casi di coercizione diretta.Art. 242Perdita di nave militare o di aeromobile militare.Art. 243Sospensione del procedimento penale.Art. 244Applicazione delle norme della procedura penale di pace.capo IIDell'azione penale
Art. 245Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra.Art. 246Procedimento per reati commessi fuori del territorio in stato di guerra.Art. 247Autonomia dell'azione penale.Art. 248Azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra.Art. 249Azione penale contro persone delle forze armate nemiche.Art. 250Azione civile.capo IIIDella competenza
Art. 251Tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte.Art. 252Tribunali militari territoriali di guerra.Art. 253Norme di competenza territoriale.Art. 254Reati di assenza dal servizio in guerra.Art. 255Reati commessi in territorio estero.Art. 256Attribuzione ai tribunali militari territoriali ordinari della competenza spettante ai tribunali militari di guerra.Art. 257Connessione di procedimenti.Art. 258Piazza forte investita dal nemico.Art. 259Reati commessi fuori dei luoghi in stato di guerra.Art. 260Occupazione militare.Art. 261Perdita di nave militare o di aeromobile militare.Art. 262Tribunali militari di guerra di bordo.Art. 263Conflitti di giurisdizione e di competenza.Art. 264Rimessione dei procedimenti penali all'Autorità giudiziaria ordinaria.Art. 265Rimessione dei procedimenti penali ai tribunali militari ordinari.Art. 266Rimessione dei procedimenti penali a giudici speciali.titolo TERZODISPOSIZIONI SPECIALI
capo IDella istruzione
sezione IDegli atti preliminari all'istruzione
Art. 267Procedimenti contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati.Art. 268Atti di polizia giudiziaria in terrltorib estero occupato.Art. 269Rimessione degli atti al comandante.Art. 270Decisione del comandante.sezione IIDella istruzione formale
Art. 271Norma generale.Art. 272Emissione dei mandati.Art. 273Libertà provvisoria.Art. 274Prigionieri di guerra.Art. 275Testi impediti di comparire in giudizio.Art. 276Atti d'istruzione in territorio estero occupato.Art. 277Chiusura della istruzione formale. Riapertura.sezione IIIDella istruzione sommaria
Art. 278Applicazione delle norme del codice penale militare di pacecapo IIDel giudizio
Art. 279Applicazione delle norme del codice penale militare di pace.Art. 280Facoltà del presidente del tribunale.Art. 281Reati commessi all'udienza di un tribunale militare in territorio nemico occupato.Art. 282Menzioni speciali nel processo verbale di dibattimento.capo IIIDisposizioni speciali per i tribunali militari di guerra straordinari
Art. 283Casi di convocazione; competenza.Art. 284Revoca della convocazione.Art. 285Giudizio e sentenza.capo IVProcedimenti davanti ai tribunali militari di guerra di bordo
Art. 286Istruzione e giudizio.capo VDel ricorso per annullamento
Art. 287Inoppugnabilità della sentenza del giudice istruttore.Art. 288Sentenze dei tribunali militari di guerra.Art. 289Inammissibilità del ricorso straordinario alla corte di cassazione.capo VIDella esecuzione
Art. 290Eseguibilità della condanna alla pena di morte.Art. 291Esame delle sentenze da parte del comandante.Art. 292Rinvio della esecuzione.Art. 293Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.Art. 294Divieto di esecuzione della pena di morte in territorio estero.Art. 295Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi.Art. 296Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico.capo VIIDei procedimenti penali al momento della cessazione dello stato di guerra
Art. 297Procedimenti penali definiti.Art. 298Procedimenti penali pendenti, di competenza del giudice ordinario o di giudici speciali.Art. 299Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari: norme di competenza.Art. 300Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari; norme di procedura per la prosecuzione e la definizione.Richiamato da 7 norme
Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale m…art. 1Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale m…art. 2Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 6…art. 10Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo pe…art. 1Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo pe…art. 76Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n.…art. 2Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n.…art. 2
Aggiornamenti recenti
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica