Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 107
Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.
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