Art. 110
Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-110
Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione punisce il comandante che, di fronte a un evento dannoso come un incendio o un naufragio, non fa tutto il possibile per limitare le conseguenze negative. L'obbligo riguarda l'impiego di tutti i mezzi effettivamente a disposizione del responsabile. Se il comandante omette di adottare tali misure, commette un reato.
La norma mira a garantire che chi è al comando di strutture o mezzi militari intervenga tempestivamente e con ogni risorsa disponibile per contenere i danni in situazioni di pericolo o emergenza.
Si applica al comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave, di un aeromobile o di qualunque altra opera o costruzione militare.
A bordo di una nave militare scoppia un incendio a causa di un guasto. Il comandante, pur avendo a disposizione sistemi antincendio perfettamente funzionanti e personale pronto a intervenire, non ordina l'attivazione dei dispositivi né l'intervento dei marinai, lasciando che il fuoco si propaghi.
Obbligo di adoperare tutti i mezzi di cui si può disporre per limitare il danno in caso di sinistro; la sanzione prevista per la violazione è la reclusione militare fino a cinque anni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.