Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. I
Art. 115
Movimento arbitrario di forze militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
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