Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. I

Art. 115

Movimento arbitrario di forze militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-115

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