Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. II
Art. 119
Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-119