Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. II
Art. 122
Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata.
In vigore dal 2 lug 1992
Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 24 giugno 1992, n. 299 (in G.U. 1a s.s. 1/7/1992, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-122