Art. 127
Divulgazione di notizie segrete o riservate.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-127
Divulgazione di notizie segrete o riservate.
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La disposizione punisce il militare che diffonde informazioni riguardanti il servizio o la disciplina militare di cui sia a conoscenza a causa delle sue funzioni. Se le notizie rivelate dovevano rimanere segrete, è prevista una pena detentiva specifica, a meno che l'azione non costituisca un reato ancora più grave. Nel caso in cui le notizie non siano propriamente segrete, ma l'Autorità competente ne abbia comunque vietato la divulgazione considerandole riservate, la pena massima prevista è ridotta. La norma sanziona anche l'ipotesi in cui la divulgazione avvenga in modo non intenzionale, ossia per colpa, applicando una pena ulteriormente attenuata.
La norma intende tutelare la sicurezza, l'efficienza e il corretto funzionamento delle forze armate, impedendo la diffusione non autorizzata di informazioni militari sensibili o riservate.
Si applica a tutti i militari che vengono a conoscenza di informazioni segrete o riservate per ragioni legate al proprio ufficio o servizio.
Un militare addetto alla segreteria del proprio comando viene a conoscenza di un ordine di servizio interno di cui l'Autorità competente ha vietato la diffusione. Se il militare racconta o trasmette i dettagli di tale documento a persone esterne, commette il reato di divulgazione di notizie riservate.
È fatto divieto di rivelare notizie di servizio o disciplina coperte da segreto o classificate come riservate dall'Autorità competente. Le sanzioni previste sono: la reclusione militare da sei mesi a tre anni per la rivelazione di notizie segrete (salvo reato più grave), la reclusione militare fino a due anni per notizie riservate, e la reclusione militare fino a un anno se il fatto è commesso per colpa.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.