Art. 127 · Divulgazione di notizie segrete o riservate.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. III

Art. 127

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Divulgazione di notizie segrete o riservate.

In vigore dal 21 mag 1941
Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
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