Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. III
Art. 132
Inadempienza nelle somministrazioni militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
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