Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. III

Art. 132

Inadempienza nelle somministrazioni militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-132

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