Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. III

Art. 136

Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
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