Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I›Sez. V
Art. 139
Nozione del reato e circostanze aggravanti.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.
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