Art. 143
Resistenza alla forza armata.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-143
Resistenza alla forza armata.
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La disposizione punisce il militare che ricorre a violenza o minaccia per ostacolare la forza armata militare impegnata nei propri compiti di servizio. Per l'ipotesi base è prevista la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. La pena subisce un aumento se il fatto è commesso con l'uso di armi oppure da più persone riunite. Infine, la sanzione diventa più severa, variando da tre a sette anni di reclusione militare, se l'azione è compiuta da più di cinque persone con armi (anche se usate da una sola di esse) o da più di dieci persone anche senza armi.
La norma mira a tutelare il regolare svolgimento delle funzioni e l'adempimento dei doveri da parte della forza armata militare, punendo chi vi si oppone con la forza o l'intimidazione.
Si applica ai militari che usano violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare mentre questa è in servizio.
Un militare minaccia e aggredisce fisicamente una pattuglia militare in servizio per impedirle di eseguire i propri compiti. Se il militare agisce insieme ad altri compagni o impugnando un'arma, subirà una pena aumentata rispetto a quella base. Nel caso in cui il gruppo superi le dieci persone, la sanzione prevista andrà direttamente da tre a sette anni di reclusione militare.
Reclusione militare da sei mesi a cinque anni nell'ipotesi base; pena aumentata se commessa con armi o da più persone riunite; reclusione militare da tre a sette anni se commessa da più di cinque persone con armi (anche di una sola) o da più di dieci persone senza armi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.