Art. 145
Impedimento a portatori di ordini militari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-145
Impedimento a portatori di ordini militari.
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La disposizione punisce il militare che blocca persone o mezzi impiegati per consegnare ordini o comunicazioni di servizio militare, ricorrendo alla violenza o all'inganno. È sanzionato anche chi sottrae direttamente i documenti contenenti gli ordini oppure ne impedisce la trasmissione con altri mezzi. La pena stabilita per queste condotte consiste nella reclusione militare. L'obiettivo è evitare interruzioni o manomissioni nei dispacci relativi al servizio militare.
La norma intende garantire la corretta e tempestiva circolazione degli ordini e delle comunicazioni militari. Serve a punire chiunque ostacoli la catena di comando e il flusso informativo necessario per il servizio.
Si applica ai militari che impediscono o ostacolano la trasmissione di ordini o dispacci di servizio militare.
Un militare ferma con la forza un veicolo guidato da un collega incaricato di recapitare con urgenza un dispaccio di servizio al comando. Trattenendo il mezzo e sottraendo i documenti, impedisce che l'ordine arrivi a destinazione. Tale condotta integra la violazione prevista dall'articolo.
Reclusione militare da due a sette anni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.