Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 142
Violenza a sentinella, vedetta o scolta.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.
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