Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 142

Violenza a sentinella, vedetta o scolta.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-142

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