Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo ISez. IV

Art. 137

Manifestazioni di codardia.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. La condanna importa la rimozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-137

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