Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 140
Forzata consegna.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell', la pena è della reclusione militare da due a sette anni.
Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.
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