Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 144
Circostanze aggravanti.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dagli , se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene, stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.
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