Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 146

Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri.

In vigore dal 21 mag 1941
Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-146

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