Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 146
Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri.
In vigore dal 21 mag 1941
Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-146