Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III›Sez. II
Art. 150
Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.
Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo.
Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-150