Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III›Sez. IV
Art. 154
Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:
1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-154