Art. 154 · Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo IIISez. IV

Art. 154

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Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza: 1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; 2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.
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