Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 157
Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell', sostituita alla reclusione la reclusione militare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-157