Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 46
Pena per il delitto tentato.
In vigore dal 21 mag 1941
Il colpevole di delitto tentato è punito:
1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione;
2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto;
3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo;
4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
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