Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 46

Pena per il delitto tentato.

In vigore dal 21 mag 1941
Il colpevole di delitto tentato è punito: 1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione; 2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto; 3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; 4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-46

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