Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 48

Circostanze attenuanti comuni.

In vigore dal 18 dic 1985
Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1° l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari; 2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare; 3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare. Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 luglio 1984 n. 213 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 48 dello stesso codice limitatamente all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo seguente"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-48

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