Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 43

Nozione della violenza.

In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-43

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