Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 43
Nozione della violenza.
In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-43