Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 38
Trasgressione disciplinare.
In vigore dal 21 mag 1941
Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.
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