Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 37
Reato militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare.
È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.
I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell', sono delitti.
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