Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 37

Reato militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare. È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune. I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell', sono delitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-37

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