Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 35
Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.
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