Art. 35 · Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 35

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Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.

In vigore dal 21 mag 1941
Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.
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