Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 35
35 / 738Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.
In vigore dal 21 mag 1941
Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.
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