Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 33

Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune.

In vigore dal 21 mag 1941
La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa: 1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata; 3° la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli , in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare à termini degli . La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-33

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