Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 28

Degradazione

In vigore dal 9 lug 1967
La degradazione si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato: 1° della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato; 2° delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato. La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione. La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione. Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno - 3 luglio 1967 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1967 n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 "del Codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alla parte del primo comma n. 2, in base alla quale la degradazione priva il condannato "delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-28

In sintesi

La degradazione è una misura perpetua che si applica a tutti i militari e comporta la perdita della qualifica militare e l'incapacità di prestare servizio per le forze armate dello Stato. Comporta inoltre la perdita delle decorazioni, delle pensioni e del relativo diritto maturato per il servizio precedente. Essa consegue di diritto all'ergastolo, alla reclusione non inferiore a cinque anni o alle dichiarazioni di abitualità, professionalità nel delitto o tendenza a delinquere per reati militari. Nei casi previsti, rimangono ferme anche le ulteriori pene accessorie e gli effetti penali stabiliti dalla legge penale comune.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la degradazione come sanzione definitiva che estingue lo status militare a seguito di condanne penali particolarmente gravi.

A chi si applica

Si applica a tutti i militari, sia in servizio alle armi sia in congedo, che abbiano riportato specifiche condanne per reati militari.

Esempio pratico

Un militare in servizio commette un grave reato militare e viene condannato a una pena di sei anni di reclusione. A seguito della sentenza, nei suoi confronti scatta automaticamente la degradazione, con la conseguente perdita definitiva dello status militare e la preclusione da qualunque incarico nelle forze armate.

Adempimenti e conseguenze

Privazione perpetua della qualità di militare, divieto di prestare servizio o incarichi per le forze armate, perdita di decorazioni, pensioni e relativi diritti; restano ferme le ulteriori pene accessorie della legge penale comune.

Cosa è cambiato

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma, numero 2, dell'articolo 28 del Codice penale militare di pace, relativo alla perdita di decorazioni, pensioni e diritti a esse collegati.

Domande frequenti

La degradazione ha una durata temporanea?No, il testo stabilisce espressamente che la degradazione è perpetua.
Quali condanne per reati militari comportano automaticamente la degradazione?Comportano la degradazione la condanna all'ergastolo, la reclusione per almeno cinque anni e la dichiarazione di abitualità, professionalità nel delitto o tendenza a delinquere.
La degradazione esclude altre pene accessorie?No, il testo specifica che restano ferme le pene accessorie e gli altri effetti penali previsti dalla legge penale comune.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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