Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 30
Sospensione dall'impiego.
In vigore dal 21 mag 1941
La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-30