Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 30

Sospensione dall'impiego.

In vigore dal 21 mag 1941
La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-30

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