Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 32
Pubblicazione della sentenza di condanna.
In vigore dal 21 mag 1941
La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o è ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.
Il giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.
Storico versioni
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