Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 32

Pubblicazione della sentenza di condanna.

In vigore dal 21 mag 1941
La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o è ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva. Il giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo