Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 31
Sospensione dal grado.
In vigore dal 21 mag 1941
La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
Fuori dei casi preveduti dall', la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-31