Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUINTO
Art. 63
Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente.
In vigore dal 21 mag 1941
Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell' di questo codice, si osservano le norme seguenti:
1° la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione;
2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;
3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorchè la reclusione sia inferiore a un mese;
4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa;
5° alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;
6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda.
Storico versioni
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