Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SESTO
Art. 68
Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età, per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.
Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e di mancanza alla chiamata per istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-68