Art. 72
Riabilitazione militare.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-72
Riabilitazione militare.
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Ottenere la riabilitazione secondo la legge penale comune non cancella automaticamente le pene accessorie e gli altri effetti penali militari. Perché questi ultimi si estinguano, la persona già riabilitata in sede comune deve ottenere una specifica riabilitazione militare secondo le modalità della legge penale militare. Tuttavia, la sentenza che concede la riabilitazione militare viene revocata di diritto nelle ipotesi previste dagli articoli 180 e 181 del codice penale.
La norma serve a separare gli effetti della riabilitazione comune da quella militare, garantendo che le conseguenze e le pene accessorie militari cessino solo con uno specifico provvedimento dell'ordinamento militare.
Si applica a chi ha subito condanne con pene accessorie o effetti penali militari ed è stato riabilitato secondo la legge penale comune.
Un militare condannato ottiene la riabilitazione ordinaria ai sensi del codice penale comune, ma scopre che le sanzioni accessorie militari restano valide. Per cancellare definitivamente anche queste ultime, deve richiedere e ottenere la riabilitazione secondo le forme della legge penale militare. Qualora si verifichino i presupposti degli articoli 180 o 181 del codice penale, tale beneficio militare gli verrà revocato di diritto.
Per estinguere le pene accessorie e gli effetti penali militari occorre ottenere la riabilitazione nei modi stabiliti dalla legge penale militare; la sentenza è revocata di diritto nei casi previsti dagli articoli 180 e 181 del codice penale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.