Art. 72 · Riabilitazione militare.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo SESTO

Art. 72

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Riabilitazione militare.

In vigore dal 21 mag 1941
La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari. Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare. La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente è revocata di diritto nei casi preveduti dagli del codice penale.
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