Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SESTO
Art. 72
72 / 738Riabilitazione militare.
In vigore dal 21 mag 1941
La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.
Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare.
La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente è revocata di diritto nei casi preveduti dagli del codice penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-72