Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 75
Divieto di soggiorno.
In vigore dal 21 mag 1941
Oltre che nei casi indicati nell' del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più provincie, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.
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