Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 78
Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:
1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;
2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-78