Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 77
Alto tradimento.
In vigore dal 4 apr 1956
Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.
È punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-77