Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUINTOCapo I

Art. 241

Militari in congedo assoluto.

In vigore dal 4 apr 1956
Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-241

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