Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo I
Art. 241
Militari in congedo assoluto.
In vigore dal 4 apr 1956
Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-241