Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUINTO›Capo I
Art. 238
Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato.
In vigore dal 4 apr 1956
(Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato).
È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purchè il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-238