Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 234
Truffa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:
1° se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2° se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.
La condanna importa la rimozione.
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