Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 234

Truffa.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni: 1° se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; 2° se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità. La condanna importa la rimozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-234

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