Art. 229
Minaccia.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-229
Minaccia.
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La disposizione punisce il militare che prospetta a un altro militare un danno ingiusto. La pena base prevista è la reclusione militare fino a due mesi, a meno che il comportamento non integri un reato più grave. Se la minaccia presenta caratteri di particolare gravità, la sanzione aumenta fino a sei mesi di reclusione militare. Infine, la pena sale fino a un anno se il fatto viene commesso secondo una delle modalità previste dall'articolo 339 del codice penale.
La norma intende tutelare l'integrità, la serenità e la disciplina tra i militari, sanzionando le condotte intimidatorie poste in essere tra appartenenti alle forze armate.
La norma si applica ai militari che rivolgono una minaccia nei confronti di un altro militare.
Durante un servizio, un militare promette a un collega di provocargli un danno ingiusto per intimidirlo. Se la minaccia non configura un reato più serio, l'autore sarà punito con la reclusione militare.
Reclusione militare fino a due mesi per l'ipotesi base (se il fatto non costituisce più grave reato); reclusione militare fino a sei mesi se la minaccia è grave; reclusione militare fino a un anno se la minaccia è commessa nei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.