Art. 230
Furto militare.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-230
Furto militare.
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La disposizione punisce il militare che sottrae un bene mobile a un altro militare all'interno di un luogo militare per ottenere un profitto per sé o per altri. La pena base è la reclusione militare da due mesi a due anni. Se il furto viene commesso ai danni dell'amministrazione militare, la pena aumenta ed è prevista la reclusione militare da uno a cinque anni. Inoltre, la condanna comporta la rimozione. Il testo definisce infine come luogo militare caserme, navi, aeromobili, stabilimenti militari o qualsiasi altro luogo in cui i militari si trovino per ragioni di servizio, anche solo momentaneamente.
La norma mira a tutelare il patrimonio dei singoli militari e dell'amministrazione militare all'interno dei luoghi di servizio o appartenenti all'ambito militare.
Si applica ai militari che commettono il fatto sottraendo cose a un altro militare o ai danni dell'amministrazione militare all'interno di un luogo militare.
Un militare sottrae un oggetto personale dall'armadietto di un collega all'interno di una caserma con l'intento di trarne un vantaggio economico. In base alla norma, il responsabile rischia la pena della reclusione militare da due mesi a due anni e la rimozione.
Reclusione militare da due mesi a due anni per il furto ai danni di altro militare; reclusione militare da uno a cinque anni se commesso a danno dell'amministrazione militare. La condanna comporta la rimozione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.