Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 227
Diffamazione.
In vigore dal 5 nov 2009
Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.
Note all'articolo
La Corte Costituzionale con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 273 (in G.U. 1a s.s. 4/11/2009, n. 44) ha dichiarato:
- l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale;
- ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2), e quarto comma, del codice penale.
La disposizione punisce il militare che lede la reputazione di un altro militare comunicando con più persone, purché il fatto non costituisca un reato più grave. La sanzione base prevista è la reclusione militare fino a sei mesi. La pena diventa più severa se l'offesa riguarda un fatto determinato, se avviene tramite stampa, atto pubblico o altro mezzo di pubblicità. È previsto inoltre un aumento della pena se l'offesa è diretta a un corpo militare o a un ente amministrativo o giudiziario militare.
Perché esiste questa norma
La norma intende tutelare l'onore e la reputazione dei militari e delle istituzioni militari da offese diffuse a più persone.
A chi si applica
La norma si applica ai militari che offendono la reputazione di altri militari, di corpi militari o di enti amministrativi e giudiziari militari.
Esempio pratico
Un militare diffonde a voce o tramite un mezzo di pubblicità affermazioni lesive della reputazione di un commilitone parlandone a più persone. In base alla norma, tale condotta è punibile con la reclusione militare. Se l'offesa attribuisce un fatto specifico o avviene a mezzo stampa, si applicano pene più severe.
Adempimenti e conseguenze
Reclusione militare fino a sei mesi (ipotesi base); reclusione militare da sei mesi a tre anni se l'offesa attribuisce un fatto determinato, è commessa a mezzo stampa, per atto pubblico o altro mezzo di pubblicità; pene aumentate se l'offesa è rivolta a un corpo militare o a un ente amministrativo o giudiziario militare.
Cosa è cambiato
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 227 del Codice penale militare di pace.
Domande frequenti
Qual è la pena base prevista per la diffamazione tra militari?Se il fatto non costituisce un reato più grave, la pena prevista è la reclusione militare fino a sei mesi.
Quando si applica la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anni?Questa pena più elevata si applica se l'offesa consiste nell'attribuire un fatto determinato, se è recata a mezzo stampa, in un atto pubblico o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
Cosa succede se l'offesa è rivolta a un ente o a un corpo militare?Se l'offesa è recata a un corpo militare oppure a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene previste dalla norma sono aumentate.