Art. 227 · Diffamazione.
Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo III

Art. 227

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Diffamazione.

In vigore dal 5 nov 2009
Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 273 (in G.U. 1a s.s. 4/11/2009, n. 44) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2), e quarto comma, del codice penale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-227