Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 222
Percosse.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo, o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
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