Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 221

Usurpazione di decorazioni o distintivi militari.

In vigore dal 4 apr 1956
Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-221

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