Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 221
Usurpazione di decorazioni o distintivi militari.
In vigore dal 4 apr 1956
Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-221